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Energy Manager 2026: obbligo entro il 30 aprile e ruolo chiave per l’efficienza energetica

Entro il 30 aprile 2026 le imprese e gli enti con consumi energetici rilevanti devono procedere alla nomina dell’Energy Manager, figura prevista dalla Legge del 9 gennaio 1991 (art.19) e oggi fondamentale per una gestione strutturata dell’energia. Si tratta di un adempimento obbligatorio per determinate organizzazioni, ma anche di una scelta strategica per migliorare il controllo dei consumi e l’efficienza dei processi.

Energy Manager: una figura sempre più centrale per le imprese

C’è tempo fino al 30 aprile 2026 per la nomina dell’Energy Manager, il responsabile della gestione energetica all’interno dell’organizzazione.

L’Energy Manager svolge un ruolo sempre più centrale soprattutto in ambito industriale. La sua attività non si limita alla raccolta dei dati, ma si estende all’analisi dei consumi, all’individuazione delle inefficienze e alla definizione di interventi migliorativi. Migliorare l’efficienza energetica significa infatti ridurre i costi, aumentare la resilienza rispetto alla volatilità dei prezzi e contribuire agli obiettivi di sostenibilità.

Sempre più aziende scelgono di nominare un Energy Manager anche in assenza di obbligo: si tratta di una decisione che riflette una maggiore maturità nella gestione dell’energia e una visione orientata al lungo periodo.

Energy Manager: quando è obbligatorio

Come indicato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), sono tenuti alla nomina tutti i soggetti, pubblici e privati, che superano specifiche soglie di consumo energetico annuo:

  • 10.000 tep nel settore industriale
  • 1.000 tep negli altri settori, inclusi terziario e pubblica amministrazione

L’obbligo riguarda imprese, enti pubblici, consorzi e cooperative. La verifica deve essere effettuata sul singolo soggetto giuridico: nei gruppi societari, ogni società deve valutare autonomamente i propri consumi.

Calcolo dei consumi energetici

Le modalità di contabilizzazione energetica sono definite dalla circolare del Ministero dello sviluppo economico 18 dicembre 2014. La verifica del superamento delle soglie si basa sul calcolo dei consumi complessivi di energia primaria, espressi in tonnellate equivalenti di petrolio (tep).

La circolare chiarisce che ai fini della valutazione del raggiungimento della soglia d’obbligo la valutazione dei consumi va riferita all’energia consumata per la produzione di beni (semilavorati, manufatti ecc.) o per la prestazione di servizi (trasporto di persone o merci, illuminazione, climatizzazione ambienti, fornitura di energia elettrica, ecc.), indipendentemente dal fatto che detti beni e servizi vengano utilizzati in proprio o destinati a terzi.

Tale valutazione va riferita ai consumi globali del soggetto, cumulando quelli relativi alle diverse fonti ed ai diversi usi. Nel caso di gruppo societario cui fanno riferimento più società controllate, ciascuna associata a uno o più impianti di produzione (e.g. SPV per la gestione di parchi eolici o fotovoltaici), la soglia va verificata per le singole controllate e non per il gruppo.

Per i produttori di energia elettrica, cogenerazione e teleriscaldamento questo significa che il fatto che l’energia da essi prodotta sia autoconsumata in loco o immessa in rete in tutto o in parte non rileva: va comunque conteggiata l’intera energia primaria associata alla produzione.

Nomina Energy Manager: scadenza e procedura

Energy Manager

La nomina dell’Energy Manager ha cadenza annuale e deve essere effettuata entro il 30 aprile. La comunicazione avviene tramite la piattaforma NEMO, gestita dalla FIRE – Federazione Italiana per l’Uso Razionale dell’Energia, che raccoglie e pubblica l’elenco ufficiale dei responsabili nominati.

Per il 2026, le aziende devono fare riferimento ai consumi registrati nel 2025. Rispettare questa scadenza è essenziale non solo per evitare eventuali sanzioni, ma anche per accedere più facilmente a strumenti incentivanti.

Si consiglia dunque di verificare se la propria impresa rientra nell’obbligo di nomina  e, in caso affermativo, di procedere alla stessa.

La nomina dell’energy manager è gestita dal 1992 dalla FIRE, sulla base di un accordo a titolo non oneroso con il Ministero dello sviluppo economico. (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica). È dunque possibile rivolgersi alla FIRE per approfondimenti e chiarimenti.

Il ruolo dei dati e della misura

Alla base di qualsiasi strategia di efficientamento energetico c’è un presupposto imprescindibile: la disponibilità di dati affidabili. Senza una misurazione accurata dei consumi energetici, ogni intervento rischia di essere approssimativo.

Per questo motivo, l’impiego di sistemi di misura e monitoraggio continuo è determinante: attraverso la raccolta e l’analisi dei dati l’energy manager può individuare sprechi, ottimizzare i processi e prendere decisioni basate su evidenze concrete.

ISOIL Industria offre un’ampia gamma di misuratori di portata e contabilizzatori di energia termica adatti a questo scopo: non esitate a contattare i nostri esperti per informazioni.

FAQ – Domande frequenti riguardo alla figura dell’Energy Manager

Chi deve nominare l’Energy Manager?
I soggetti che superano i 10.000 tep annui nel settore industriale o i 1.000 tep negli altri settori, inclusi enti pubblici e organizzazioni private.

La nomina è obbligatoria ogni anno?
Sì. Quest’anno deve essere effettuata entro il 30 aprile, sulla base dei consumi dell’anno precedente.

Come si calcola il consumo energetico?
Il calcolo si basa sull’energia primaria complessiva utilizzata, includendo tutte le fonti energetiche e tutti i centri di consumo del soggetto.

I gruppi societari sono soggetti all’obbligo?
No, l’obbligo riguarda le singole società e non il gruppo nel suo insieme.

Come si invia la nomina?
La procedura avviene online tramite la piattaforma
NEMO (Nomina Energy Manager On-line) gestita dalla FIRE.

È utile nominare un Energy Manager anche senza obbligo?
Sì, perché è una figura strategica a supporto delle decisioni aziendali orientate al miglioramento dell’efficienza energetica e alla riduzione dei costi.